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A seguito dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e dei provvedimenti d’urgenza emanati sino ad oggi, forniamo indicazioni utili finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus, nelle more di ulteriori indirizzi da parte della Regione Piemonte e/o delle competenti Autorità nazionali, tenendo conto delle disposizioni già emanate.
Il 14 marzo 2020 su inziativa del Governo le Parti Datoriali e Sindacali hanno sottoscritto il "protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro".
Il documento contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio: dunque le aziende dovranno trarre dall’intesa gli elementi per elaborare propri specifici protocolli di sicurezza, in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020.
Con il DPCM 26 aprile 2020, è stata pubblicata l'integrazione al Protocollo Condiviso di Regolamentazione e Confindustria ha reso disponibile una nota illustrativa.
Il Datore di Lavoro con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP e ASPP, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS e RLST e del Medico Competente dovrà pertanto redigere un proprio Protocollo di Sicurezza anticontagio, che tenga conto delle specificità della propria attività.
Si chiarisce che va favorito il confronto con le rappresentanze sindacali, come prevede il DPCM 11 marzo 2020, ma non è indispensabile un accordo sindacale.
Sono tredici i punti del Protocollo dove vengono indicate le misure di precauzione da adottare per evitare i contagi: si va dagli ingressi in azienda alla gestione delle mense e degli spazi comuni, dai dispositivi di sicurezza alla possibilità di rimodulare le attività fino alla gestione di un eventuale caso di Coronavirus.
Si segnala inoltre che l'azienda dovrà costituire un apposito Comitato in azienda, che prevede anche la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, con il compito di attuazione e verifica delle misure contenute nel Protocollo.
Per supportare le imprese Confindustria ha messo a disposizione una Nota Illustrativa del Protocollo Sicurezza e un Fac-simile per il Protocollo Sicurezza aziendale.
Si sottolinea che l’adozione di un Protocollo di Sicurezza Aziendale determina il trattamento di nuovi dati personali. Una corretta gestione di questi dati, in conformità al GDPR, Reg. UE 2016/679, comporta un adeguamento della documentazione privacy aziendale, a partire da una corretta informativa da rendere all’interessato di cui si mette a disposizione un modello per l'informativa sul trattamento dei dati personali da utilizzare per l'accesso di terzi negli ambienti aziendali unitamente ad una nota di approfondimento giuridico.
Per i cantieri edili, con il DPCM 26 aprile 2020, è stata pubblicata l'integrazione al Protocollo Condiviso di Regolamentazione nei cantieri.
Per orientare le imprese nell’adozione delle misure di sicurezza anti-contagio, si riportano di seguito alcuni punti oggetto di richieste di chiarimenti, (FAQ).
E' necessario aggiornare il DVR aziendale?
Trattandosi di emergenza nazionale a causa di un virus sul quale sono in atto ancora ricerche e approfondimenti da parte della comunità scientifica e delle autorità sanitarie, come evidenziato da più parti – es. Circolare Regione Veneto – l’azienda non è chiamata ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi in riferimento a tale “rischio biologico”, in quanto non è nella condizione di poterlo concretamente e ragionevolmente fare.
Il Protocollo firmato dalle Parti sociali contiene indirizzi condivisi tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di procedure aziendali di sicurezza anti-contagio: dunque le aziende dovranno trarre dall’intesa gli elementi per elaborare le proprie specifiche istruzioni e procedure.
Si può andare in trasferta?
Tenendo presente il DPCM 11 marzo 2020, il testo del Protocollo che prevede la sospensione e l'annullamento di trasferte o viaggi di lavoro nazionali, anche se già concordate e organizzate, non ha un potere "interdittivo" ma ha la finalità di garantire la salute dei lavoratori senza interrompere le attività produttive e, quindi, fornisce una serie di indicazioni che sono state ritenute idonee allo scopo.
Lo stesso DPCM prevede la chiusura dei reparti non indispensabili alla produzione e la continuità per quelli ritenuti necessari, e quindi se le trasferte sono essenziali per il "core business" (attività decisiva per la continuazione dell'attività aziendale) si devono ritenere ammesse. L’azienda valuterà l'eventuale "differibilità" a dopo il 25 marzo (scadenza prevista dal DPCM) delle trasferte/viaggi se non indispensabili (es. legati ad attività più di natura commerciale, marketing ecc.).
Come regolare l'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro?
La fase dell’ingresso in azienda è essenziale.
Il primo atto, rimesso alla determinazione di ciascun datore di lavoro, è la misurazione della temperatura. L’indagine, per quanto non decisiva (potendo una persona asintomatica avere e trasmettere il virus), costituisce uno screening importante.
Nel caso di temperatura rilevata superiore a 37,5° con termometro, la persona non potrà fare ingresso in azienda, e dovrà avvertire il medico di famiglia e le autorità sanitaria.
Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati.
Molto importante la disponibilità, nei pressi di entrate ed uscite (dove va evitato ogni forma di assembramento), di prodotti detergenti, posto che le porte e le maniglie sono fonti di potenziale contagio.
I fornitori esterni (es. appaltatori) possono entrare?
Sì: l’ingresso di terzi in azienda soggiace alle medesime cautele previste per i lavoratori.
In particolare, nel protocollo vengono indicate alcune cautele per gestire la fase di ingresso e di carico/scarico delle merci e utilizzo dei servizi (anche appositamente installati).
Inoltre, con riferimento al diverso tema della presenza di un servizio aziendale di trasporto, si precisa va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
Anche la presenza di lavoratori appartenenti ad una impresa che sta eseguendo lavori o prestando forniture all’interno dell’impresa giustifica che le disposizioni del protocollo in commento si estendano a quelle imprese. Evidentemente, le precauzioni indicate nel protocollo faranno carico alle aziende fornitrici o in appalto.
Come si procede alla pulizia dei luoghi aziendali? Serve la sanificazione?
Il Ministero della salute – nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 - ha precisato le regole per la decontaminazione dei locali dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19.
Evidentemente, in questo caso, la potenziale contaminazione del luogo di lavoro impone la massima cautela e, quindi, una azione di massima cautela nella sanificazione.
Come affrontare il tema "DPI"?
L’OMS e le Autorità Sanitarie hanno in più occasioni e documenti chiarito gli ambiti nei quali sono necessarie le diverse tipologie di mascherine. Quando si tratta di situazioni nelle quali si ha a che fare con un malato o trattandosi di ambito sanitario, le mascherine da fornire sono le maschere filtranti (FFP2 o FFP3).
Negli altri casi il criterio fondamentale per la prosecuzione della attività lavorativa è il rispetto del metro di distanza fra le persone in azienda e l’adozione delle norme igieniche e di pulizia ; laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, si procede con l'adozione di dotazioni di protezione individuale. In mancanza di mascherine, per quanto non previsto da alcuna disposizione, potrebbe essere utile l’adozione di visiere paraschizzi facciali intere.
Sorveglianza Sanitaria. Come interagire con il medico competente?
Si raccomanda ai datori di lavoro di coordinarsi con i medici competenti in relazione alle misure opportune o che si renda doveroso intraprendere per far fronte all'emergenza per tutelare la salute dei lavoratori. Il medico competente interagirà con le figure della prevenzione (SPP, RLS) per eventualmente attuare, modificare, adeguare le disposizioni interne all’ emergenza COVID-19.
Nell'ipotesi in cui un lavoratore risulti positivo al COVID-19, quali misure deve attuare l'azienda?L'azienda potrà predisporre in via cautelativa un elenco con i nominativi dei lavoratori che siano entrati in contatto con il dipendente assente dal lavoro per sintomatologia simil-influenzali, avendo condiviso con lui lo stesso ambito lavorativo. Infatti in caso di accertata positività di un lavoratore a COVID- 19, di norma le Autorità sanitarie chiedono all’azienda i nominativi dei colleghi che rientrino nella condizione di “contatto stretto”, per le valutazioni e prescrizioni del caso. Le Autorità sanitarie predisporranno un protocollo specifico al quale l'azienda dovrà attenersi. Importante il continuo coordinamento tra l'azienda e l'Autorità sanitaria.