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Circolare - 27/04/2020

Precisazioni sugli aiuti di Stato a seguito dell’applicazione del Temporary Framework sulle garanzie previste dal DL Liquidità (decreto legge 8 aprile 2020, n. 23)

Al fine di rispondere ai numerosi quesiti di chiarimento che ci hanno sottoposto in questi giorni le imprese associate, in materia di aiuti di stato applicabili alle garanzie previste dal DL Liquidità, forniamo di seguito un riassunto del nuovo regime di aiuti di Stato previsto dallo schema Temporary Framework.

Forniamo altresì un commento sulla corretta compilazione dell’Allegato 4-bis, necessario per la richiesta della garanzia 100% del Fondo di Garanzia PMI, per finanziamenti di importo massimo pari a 25.000 €, con particolare riferimento al punto 17 del modello, dove viene richiesta la compilazione della tabella relativa agli aiuti di Stato.

Il 19 marzo 2020 la Commissione Europea ha adottato una Comunicazione che prevede una disciplina temporanea di carattere orizzontale sugli aiuti di Stato, al fine di consentire agli Stati Membri di adottare dei piani di interventi straordinari a sostegno delle imprese nel contesto della crisi causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il successivo 3 aprile 2020 il Framework è stato emendato prevedendo, tra le altre, la possibilità di concedere garanzie fino al 100% ma nell’ambito della sezione 3.1 di cui più avanti si dirà.

Il nuovo schema di aiuti, denominato “Quadro temporaneo per le misure d aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19consentirà agli Stati Membri di far fronte all’emergenza, attraverso delle misure di sostegno a favore delle imprese, previa notifica degli stessi aiuti alla Commissione, dimostrando che tali misure sono necessarie per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia nazionale.

Il nuovo schema, applicabile fino al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe), prevede, alla data di pubblicazione della presente circolare, 10 tipologie di aiuti compatibili con il diritto comunitario sugli aiuti di stato.

Tra queste segnaliamo di seguito le tipologie di aiuto previste dal Temporary Framework, che saranno di particolare interesse per le imprese, anche a seguito della loro applicabilità in relazione al recente DL Liquidità.

 

Aiuti sotto forma di sovvenzioni, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie, prestiti agevolati e partecipazioni (Sezione 3.1 del QT)

Questa tipologia di aiuto è considerata compatibile, se l’importo complessivo dell’aiuto non supera 800.000 euro per impresa, al lordo di imposte e altri oneri. Questo aiuto non può essere concesso a imprese che si trovano già in difficoltò (ai sensi del Reg. UE 651/2014) prima del 31 dicembre 2019. L’aiuto può essere concesso fino al 31 dicembre 2020. Per le imprese operanti nel settore della pesca e acquacultura l’importo dell’aiuto massimo concedibile è pari a 120.000 euro. Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l’importo dell’aiuto massimo concedibile è pari a 100.000 euro.

Questa tipologia di aiuti può essere cumulata con tutti gli aiuti elencati all’interno del Quadro temporaneo e può essere cumulata con gli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013, relativo agli aiuti de minimis.

Questa tipologia di aiuto è stata applicata alle seguenti tipologie di garanzia previste dal DL Liquidità:

  • Garanzia del 100% per importi di finanziamento di  importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario finale e comunque non superiore a 25.000 € (art. 13 comma 1 lettera m): in tale caso l’importo da imputare al TF è pari all’importo del finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia.
  • Per le garanzie fino al 90%, concedibili ai sensi della sezione 3.2., all’impresa sarà comunque concesso un aiuto a valere sulla sezione 3.1, ferma la gratuità dell’accesso al Fondo, pari all’ammontare dei premi di garanzia previsti dalla sezione 3.2 e non pagati dall’impresa.

Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (Sezione 3.2 del QT)

Questa tipologia di aiuti ha l’obiettivo di concedere alle imprese in carenza di liquidità garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo limitato. Per le PMI gli Stati membri possono concedere una riduzione fino al 50% del premio annuale per le nuove garanzie concesse in linea con le soglie di sicurezza definite nella Comunicazione. Per le grandi imprese, la riduzione è fino al 15%. Le stesse riduzioni possono essere concesse anche se l’importo dell’aiuto è calcolato sulla base di un metodo di calcolo già approvato dalla Commissione.

L’importo massimo del prestito oggetto di garanzia non può superare:

  • l’importo del doppio del monte salari del beneficiario nel 2019 o l’ultimo anno disponibile, oppure
  • il 25% del fatturato totale, o
  • in casi debitamente giustificati, l’importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 18 mesi per le PMI o per i successivi 12 mesi nel caso di grandi imprese.

La garanzia è limitata ad un massimo di 6 anni e non supera il 90% del prestito, e può essere concessa entro il 31 dicembre 2020. Questo aiuto non può essere concesso a imprese che si trovano già in difficoltò (ai sensi del Reg. UE 651/2014) prima del 31 dicembre 2019.

Gli aiuti concessi a valere su questa Sezione, non possono essere cumulati con eventuali aiuti sotto forma di prestiti agevolati descritti nella Sezione 3.3, trattati in seguito, e viceversa.

Questa tipologia di aiuto è stata applicata alle seguenti tipologie di garanzia previste dal DL Liquidità e dal DL Cura Italia:

  • Garanzia sussidiaria prevista dall’art. 56 comma 6 del DL Cura Italia
  • Garanzia del 90% prevista dall’art. 13 comma 1 lettera c), lettera n) del DL Liquidità
  • Garanzia SACE prevista dall’art. 1 del DL Liquidità

In questi casi l’aiuto ricevuto non impatterà né sul planfond degli 800.000 euro (Sezione 3.1 del QT) né sul plafond de minimis a disposizione delle imprese.

 

Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti (Sezione 3.3 del TF)

Per quanto riguarda questa tipologia di aiuti, la Commissione stabilisce che, ai sensi del TF, possono essere concessi prestiti a un tasso di interesse almeno pari al tasso base (IBOR di 1 anno, o equivalente, pubblicato dalla Commissione) applicabile al 1° gennaio 2020, più i margini per il rischio di credito indicati nella seguente tabella:

 

Tipologia di beneficiario Margine per il rischio di credito per il 1° anno Margine per il rischio di credito per il 2° e 3° anno Margine per il rischio di credito per il 4°, 5° e 6° anno
PMI 0,25% 0,50% 1,00%
Grande Impresa 0,50% 1,00% 2,00%

 

 

Il minimo di tutti i tassi di interesse dovrebbe essere di almeno 10 punti base all'anno.

I contratti di prestito devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2020 e l’importo totale dei prestiti per beneficiario non può superare:

  • l’importo del doppio del monte salari del beneficiario nel 2019 o l’ultimo anno disponibile, oppure
  • il 25% del fatturato totale, o
  • in casi debitamente giustificati, l’importo del prestito può essere aumentato per coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 18 mesi per le PMI o per i successivi 12 mesi nel caso di grandi imprese.

Il prestito deve riguardare il fabbisogno relativo agli investimenti e/o quello relativo al capitale d’esercizio. Il prestito non può essere concesso a imprese che si trovano già in difficoltò (ai sensi del Reg. UE 651/2014) prima del 31 dicembre 2019. Come detto in precedenza, questa tipologia di aiuto non può essere cumulata con gli aiuti alle garanzie previsti nelle sezioni 3.2 del TF.

***

Tutte le misure citate possono, tuttavia, essere cumulate anche con aiuti concessi in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013).

Si ricorda che le misure appena esposte si aggiungono ad altri interventi a sostegno delle imprese che le autorità nazionali possono già adottare, per affrontare la crisi, in modo compatibile con il diritto comunitario, ossia:

  • misure di carattere generale che non costituiscono aiuti di Stato (ad esempio, sospensione dei versamenti fiscali e contributivi rivolte a tutte le imprese, sostegno ai consumatori e famiglie);
  • misure di aiuto in regime de minimis (Reg. UE 1407/2013);
  • misure di aiuto in esenzione da notifica (Reg. UE 651/2014);
  • misure per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2014/C 249/01);
  • altri aiuti concessi sulla base della normativa esistente;
  • misure agevolative destinate a compensare i danni arrecati dall’evento eccezionale.

Chiarimenti in merito alla compilazione dell’Allegato 4-bis per la richiesta della garanzia 100% (art. 13 comma 1 lettera m del DL Liquidità)

Tra le misure adottate dal governo nel DL Liquidità ricordiamo che dal 17 aprile u.s. è operativa la garanzia del 100% prevista dall’art. 13 comma 1 lettera m) su importi massimi pari al 25% dei ricavi del beneficiario e comunque non superiori a 25.000 €. Come già sopra riportato, tale garanzia rientra tra gli aiuti concessi dal Temporary Framework, in particolare ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione UE e non va a impattare, quindi, sul plafond de minimis del soggetto beneficiario.

A tale proposito Medio Credito Centrale – gestore del Fondo di Garanzia PMI – ha predisposto un apposito modello per la richiesta della suddetta garanzia da parte di imprese e persone fisiche in possesso di partita IVA. Il modello, denominato Allegato 4-bis, deve essere compilato dal soggetto richiedente il finanziamento e trasmesso all’istituto bancario che procederà con la richiesta della garanzia al Fondo.

Al punto 17 di pagina 3 (scheda 1 2/3) del modello, occorre indicare nell’apposita tabella, gli eventuali aiuti, di cui ha già beneficiato il richiedente, rientranti nello schema di aiuti previsti dal Temporary Framework. Nella tabella, quindi, occorre indicare esclusivamente gli importi degli aiuti previsti dal TF e concessi al beneficiario prima della richiesta della nuova garanzia. Pertanto non occorre assolutamente indicare nella tabella altre tipologie di aiuti concessi all’impresa, come ad esempio aiuti in “de minimis” concessi ai sensi del Reg. UE 1407/2013 o ai sensi del Reg. UE 651/2014 (aiuti in esenzione).

Tale tabella non dovrà essere compilata nel caso in cui l’impresa richiede per la prima volta l’accesso alla suddetta garanzia del Fondo.

Ricordiamo, inoltre, che oltre alle garanzie introdotte dal DL Liquidità, le garanzie del Fondo di Garanzia per le PMI sono concesse come forma di aiuto di Stato, generalmente in base ai seguenti 2 regimi:

  • de minimis (Reg. UE 1407/2013) in caso di garanzie per esigenze di capitale circolante;
  • in esenzione (Reg. UE 651/2014) in caso di garanzie per i seguenti motivi: programmi di investimento, per le imprese in fase di avviamento e per finanziamento del rischio.

Allegata alla presente comunicazione trasmettiamo il modello Allegato 4-bis.

Alleghiamo inoltre la Circolare di Medio Credito Centrale del 27 aprile 2020, che conferma quanto specificato in questa nostra circolare.

 

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