Il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (cd DL Liquidità), è stato convertito con Legge del 5 giugno 2020, n. 40.
Di seguito si riportano le misure previste dagli articoli 1, 1-bis e 13 con i correttivi apportati in sede di conversione in legge.
Fondo di Garanzia per le PMI e Mid Cap (Art. 13)
Le modifiche relative al Fondo di garanzia per le PMI sono state notificate alla Commissione Europea e dalla stessa autorizzate con decisione del 16 giugno 2020. A seguito dell’autorizzazione, il Gestore del Fondo, MCC, che aveva già fornito indicazioni applicative con Circolare n. 12 dell'8 giugno 2020, ha comunicato con Circolare n. 13 del 17 giugno 2020 che le misure si applicano dal 19 giugno 2020.
Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa con le seguenti caratteristiche:
- è concessa a titolo gratuito,
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro,
- sono ammesse alla garanzia le imprese con un numero di dipendenti non superiori a 499, anche qualora almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici congiuntamente.
Percentuali di garanzia
- 100% senza valutazione del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 30.000 euro concessi a PMI e a persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e di società tra professionisti, nonché agenti di assicurazione, subagenti e broker, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, con le seguenti caratteristiche:
- durata fino a 10 anni (120 mesi) con preammortamento di 24 mesi;
- importo non superiore alternativamente a:
- il doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività),
- o il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019 (il Fondo di Garanzia ha chiarito che si fa riferimento alla Voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" - Voce A1 del conto economico del bilancio),
come risultanti dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata, ovvero da altra idonea documentazione prodotta anche mediante autocertificazione;
- tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria e non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento;
- la garanzia è altresì concessa a favore dei soggetti che presentano, anche prima del 31 gennaio 2020, esposizioni classificate come “inadempienze probabili” nonché “scadute” o “sconfinanti deteriorate” (anche se sono state oggetto di misure di concessione), a condizione che tali esposizioni alla data di richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate.
Gli importi di cui sopra sono dichiarati dall'impresa nell'Allegato 4bis predisposto dal Fondo di Garanzia e la banca o l'intermediario finanziario non sono tenuti a verificarli.
Per i finanziamenti concessi fino al 7 giugno 2020, i soggetti beneficiari possono chiedere, per quanto riguarda l'importo finanziato e la durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione e, se la banca non ha ancora i dati necessari, l'azienda dovrà compilare il modulo di integrazione all'Allegato 4bis.
- 90% per i finanziamenti di ammontare superiore ai 25mila euro, con possibilità di cumularla con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.
- In favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro, la cui attività è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, la garanzia può essere rilasciata per prestiti di durata non superiore a 72 mesi, con possibilità di avvalersi di preammortamento fino a 24 mesi e di importo non superiore alternativamente a:
- il doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività),
- o il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.
- In favore dei soggetti di dimensioni superiori, la garanzia può essere rilasciata per prestiti di durata non superiore a 72 mesi, con possibilità di avvalersi di preammortamento fino a 24 mesi e di importo non superiore alternativamente a:
- il doppio della spesa salariale annua dell’impresa beneficiaria per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile (nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività),
- o il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019,
- o il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Tale fabbisogno deve essere attestato mediante autocertificazione resa dal beneficiario,
- per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali (società di capitale settore immobiliare e settore edilizia), il 25% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l’anno 2019.
La garanzia è concessa:
- anche in favore di soggetti che presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come: “inadempienze probabili” nonché “scadute” o “sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;
- anche a favore dei soggetti che presentano, prima del 31 gennaio 2020, esposizioni classificate come “inadempienze probabili” nonché “scadute” o “sconfinanti deteriorate” e che sono state oggetto di misure di concessione (anche se non è ancora trascorso un anno dalla concessione), se alla data di entrata in vigore del decreto non sono più deteriorate, non presentano arretrati e si presume il rimborso integrale a scadenza;
- anche alle imprese che (anche se non è ancora trascorso un anno dalla concessione), in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano di risanamento e che alla data di entrata in vigore del decreto non sono più deteriorate, non presentano arretrati e si presume il rimborso integrale a scadenza
Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come ‘’sofferenze’’ ai sensi della disciplina bancaria.
- 80% (90% in riassicurazione) sui finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il credito aggiuntivo deve essere in misura pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. In entrambi i casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al Fondo di garanzia una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.
Si rimanda alla sezione dedicata del sito del Fondo di Garanzia per poter scaricare i modelli aggiornati dell'Allegato 4bis, integrazione all'Allegato 4bis e dell'Allegato 4 garanzia diretta e Allegato 4 in riassicurazione.
Garanzia SACE (Artt. 1 e 1 bis)
Fino al 31 dicembre 2020 la garanzia di SACE è concessa alle grandi imprese e PMI, inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti e le associazioni professionali e società tra professionisti, che abbiano esaurito il plafond del Fondo di Garanzia e le imprese agricole che non abbiano ulteriori margini di accesso alla garanzia del Fondo ISMEA.
Dalle garanzie SACE sono in ogni caso escluse:
- le società che controllano direttamente o indirettamente, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente (ai sensi dell’art. 2359 del codice civile) una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, a meno che la società non dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali;
- le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 rientravano nella categoria delle imprese in difficoltà secondo la definizione comunitaria e alla data del 29 febbraio 2020 risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore. Ai fini del calcolo del coefficiente utilizzato per la classificazione di impresa in difficoltà è stato previsto che nel patrimonio netto contabile, che deve essere rapportato al debito, sono compresi anche i crediti non prescritti , certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, purchè siano certificati e la certificazione riporti la data prevista per il pagamento.
La garanzia viene rilasciata alle seguenti condizioni:
- per finanziamenti di durata inferiore a 6 anni, con possibilità di preammortamento fino a 36 mesi;
- l’importo massimo del finanziamento assistito da garanzia per azienda è inferiore al maggiore tra i seguenti elementi, calcolati su base consolidata se l'impresa appartiene ad un gruppo):
- 25% del fatturato 2019 dell'impresa in Italia (bilancio approvato o dalla dichiarazione fiscale);
- il doppio dei costi del personale 2019 sostenuti dall’impresa in Italia (bilancio approvato o dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio); qualora l’impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell’impresa.
La garanzia copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:
- 90% per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 80% per le imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
E' prevista una procedura semplificata per le imprese con fatturato individuale fino a 1,5 miliardi di euro e con non più di 5000 dipendenti in Italia e per finanziamenti inferiori a 375 milioni di euro, diversamente è prevista una procedura ordinaria e il rilascio della garanzia è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
Le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:
- per i finanziamenti delle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base i successivi anni;
- per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all’importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base successivi anni.
Previste nuove fattispecie di finanziamenti che possono essere garantiti da SACE:
- Cessioni di crediti commerciali pro solvendo effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione da imprese a banche e intermediari finanziari; i limiti di importo del prestito e le percentuali di copertura della garanzia sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del MEF possono essere stabilite modalità attuative e operative, SACE definirà la procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia.
- In favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che, entro il 31 dicembre 2020, sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi da imprese a cui sia attributo un rating almeno pari a BB- o equivalente. Qualora il rating attribuito sia inferiore a BBB- i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere una quota pari almeno al 30% del valore dell’emissione per l’intera durata della stessa.
Le imprese beneficiarie della garanzia devono assumersi i seguenti impegni:
- il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
- il finanziamento deve essere destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l’impossibilità oggettiva del rimborso deve essere attestata dal rappresentante legale dell’impresa;
- non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 (impegno che riguarda ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima); qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;
- gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
In sede di conversione in legge del DL Liquidità è stato introdotto l'art. 1-bis che prevede un obbligo di autodichiarazione, da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa beneficiaria della garanzia, che dichiara sotto la propria responsabilità che:
- l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza COVID-19 e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale,
- i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi,
- il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia,
- è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;
- il titolare o legale rappresentante non si trovino nelle condizioni ostative previste dall’art. 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
- nei confronti del titolare o legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva negli ultimi cinque anni per reati fiscali.
Viene poi previsto che, fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, la banca non è tenuta a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato dall’impresa. La disposizione è volta a consentire lo svolgimento di un’istruttoria semplificata da parte della banca.
Si allega nota di approfondimento di Confindustria.