0171.455.440
taskforce@confindustriacuneo.it
Andrea Corniolo
0171.455.490 - 3316502034
a.corniolo@confindustriacuneo.it
Nicola Calvano
0171.455.502
n.calvano@confindustriacuneo.it
Stefania Bergia
0171.455.416 - 3386482644
s.bergia@confindustriacuneo.it
Nicolò Cometto
0171.455.431 - 3389378231
Con apposita circolare si segnalava che fino al 30 aprile con ordinanza 2 aprile 2021 veniva confermato l’obbligo di quarantena al rientro di 5 giorni per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti il rientro in Italia in uno o più degli Stati di cui all’Elenco C – Allegato 20 del DPCM 2 marzo 2020 (Stati Europei e Area Schengen), anche se negativi al tampone effettuato nelle 48 ore antecedenti il rientro come specificato nell'ordinanza 30 marzo Questi soggetti, quindi, dovranno sottoporsi a sorveglianza sanitaria e a periodo di 5 giorni di quarantena presso l’abitazione o dimora.
Inoltre, dovranno effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 5 giorni di quarantena.
L’Ordinanza precisa che tali obblighi non si applicano nel caso delle esenzioni previste all’art. 51 comma 7 DPCM 2 marzo 2021 (tipicamente trasferta breve per motivi di lavoro di durata inferiore a 120 ore, ecc).
art 1 co.2 ordinanza 30 marzo ( come prorogata da ord. 2 aprile)
2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Tuttavia recentemente la pagina internet dedicata ai viaggi del Ministero Salute è stata aggiornata, introducendo il fatto che anche nel caso di trasferte UE di durata inferiore alle 120 ore risulta comunque necessario l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore antecedenti il rientro in Italia.
Tale asserzione non è supportata dalla normativa e peraltro genera una condizione anomala per la quale l’esenzione per le 120 ore varrebbe senza obbligo del tampone nelle 48 ore prima del rientro in caso di rientri da paesi extra-UE, e non per quelli UE.
Confindustria si è già attivata per confrontarsi con urgenza con i competenti uffici del Ministero e possibilmente chiarire positivamente il dubbio interpretativo.
Al momento, onde evitare contestazioni al rientro di trasferte brevi da UE, si consiglia di procedere comunque ad un tampone nelle 48 ore precedenti il rientro in Italia.
Si riporta LINK alla pagina del Ministero della Salute e a seguire il testo integrale di quanto riportato:
"L’ordinanza 2 aprile 2021 del Ministro della Salute, proroga fino al 30 aprile 2021, le limitazioni disposte dall’ordinanza 30 marzo 2021 per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’Elenco C dell’Allegato 20.
Pertanto, per coloro che rientrano in Italia da un Paese dell’Elenco C è obbligatorio:
In aggiunta è obbligatorio:
Queste disposizioni, ad eccezione del tampone in entrata descritto al primo punto, non si applicano nei casi previsti dall’articolo 51, comma 7, del Dpcm 2 marzo 2021, consultabili nella sezione Deroghe.
Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da/per l’estero sono state previste con l' ordinanza 2 aprile 2021 e saranno in vigore dal 7 al 30 aprile 2021.
In particolare:
Spostamenti da e per l’estero
L’Ordinanza del 2 aprile 2021, ha previsto alcune riclassificazioni sugli elenchi di Paesi di cui all’Allegato 20 del Dpcm 2 marzo 2021.
Consulta gli elenchi per conoscere le disposizioni che si applicano agli spostamenti da e per l'estero: