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Circolare - 14/05/2021

Spostamenti da e per l'estero: dal 16 maggio stop quarantena Paesi Eu - Voli Covid tested anche per aeroporti di Venezia e Napoli

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che prevede l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, superando il vigente sistema di mini quarantena.

Nella stessa ordinanza sono, invece, prorogate le misure restrittive relative al Brasile.

 

INGRESSO DA PAESI DELL'ELENCO C

 

- Chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione verde Covid-19 rilasciata o riconosciuta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, da cui risulti di essersi sottoposto nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.


-  ln caso di mancata presentazione della certificazione  è fatto obbligo di:
a)    sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di dieci giorni di isolamento fiduciario presso I'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 51 del DPCM 2 marzo 2021 , previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
b)    effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento fiduciario.

 

- Fermi restando gli obblighi di comunicazione non verranno applicati tampone e/o quarantena nei casi dell'art.51 co.7 lettere a)b)c)d)e)f)g)l)m)n)o) del DPCM 2marzo.

 

- Agli spostamenti da Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell A isola di Cipro), si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all'elenco C dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo come sopra esposto. 

 

INGRESSO DA PAESI DEGLI ELENCHI D ed E

 

- Chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo, ha l'obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli, della certificazione di essersi sottoposto nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone.


- A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal DPCM 2 marzo e dalla presente ordinanza 14maggio, le disposizioni di cui sopra per gli ingressi da paesi dell'elenco D ed E  non si applicano nei casi di cui all'articolo 51, comma 7, lettere a), b), c), f), g), l), m), n), o) del decreto del DPCM 2 marzo.

 

-Il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all'articolo 51 , commi da I a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 , relativo alle persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni precedenti all'ingresso in Italia, in Stati e territori di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20 del predetto decreto, è rideterminato in dieci giorni, con I'obbligo di effettuare un test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al termine dello stesso.


-Agli spostamenti dal Canada, Giappone e Stati Uniti d'America, si applica la disciplina prevista per gli Stati e i territori di cui all*elenco D dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 , salvo quanto diversamente disposto dalla presente ordinanza.

 

.
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE:

Chiunque fa ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, nei termini e secondo la tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad efTettuare controlli. Lo stesso sostituisce la dichiarazione di cui all'articolo 50, comma l . del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 202 1 che potrà essere resa con le modalità ivi previste in alternativa al modulo di localizzazione in formato digitale esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici.

 

BRASILE

Sono vietati l'ingresso e i l transito nei territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile.
In deroga l'ingresso ed il traffico aereo dal Brasile sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
a)    abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 202 1 ;
b)    intendano raggiungere il domicilio, I 'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile;
c)    siano autorizzati dai Ministero della salute. per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.


Nei casi di cui sopra, fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal DPCM 2 marzo 2021, l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a)    obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b)    obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone di cui alla presente lettera è effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
c)    obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni presso I'abitazione o la dimora nei termini di cui all a articolo 51, commi da 1 a 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 , previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
d)    obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di isolamento fiduciario.


- L'ingresso nel territorio nazionale è altresì consentito nelle situazioni previste all'articolo 51 comma 7, lettere f). m) e n). del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati, in deroga ai commi da I a 6 del medesimo articolo 51 secondo la seguente disciplina:
a)    adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50 del DPCM 2 marzo 2021 e della presente ordinanza;
b)    presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti. nelle settantadue ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico. effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
c)    sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso razienda sanitaria locale di riferimento.

 

-Le disposizioni in merito agli ingressi dal Brasile  non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando I 'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effèttuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro quarantotto ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

 

DURATA ordinanza 14 maggio 2021

dal 16 maggio al 31 luglio 2021
 

 

ORDINANZA VOLI COVID TESTED

Fermo restando quanto previsto dalle ordinanze del Ministro della salute 23 novembre 2020 e 9 marzo 2021, i voli <Canada, Giappone, Stati Uniti d'America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York '*John Fitzgerald Kennedy" e "Newark Liberty", Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti

Inoltre la sperimentazione dei voli  sarà operativa anche dall'aeroporto internazionale di Napoli — Capodichino e l'aeroporto internazionale <

OBBLIGHI 

l . Alle persone in partenza sui voli < 2.    Le persone in partenza sui voli «Covid-tested» sono tenute a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli la certificazione attestante il risultato negativo del test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le quarantotto ore precedenti all'imbarco, nonché la dichiarazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 .
3.    I vettori aerei sono tenuti ad acquisire e verificare prima dell'imbarco, la certificazione di cui al comma l , anche ricorrendo a modalità digitali di lettura ed archiviazione e la dichiarazione di cui all«articolo 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
4.    I passeggeri di cui al comma l , prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, sono tenuti a compilare uno specifico modulo di localizzazione in formato digitale, che sarà individuato dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria con apposita circolare regolamentare.
5.    I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di Canada, Giappone, Stati Uniti d'America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York "John Fitzgerald Kennedy" e "Newark Liberty". Philadelphia, Washington DC), Emirati Arabi Uniti, sono, altresì, sottoposti a test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo agli aeroporti internazionali «Leonardo da Vinci» di Fiumicino, Milano Malpensa, Napoli — Capodichino e < 6.    I voli   a tal fine individuati dovranno essere comunicati preventivamente al Ministero della salute che potrà, laddove considerato opportuno. autorizzare voli   di ritorno verso gli aeroporti di cui all q articolo I della presente ordinanza.
7.    Nel caso di mancato imbarco sul volo Covid-tested, per risultato positivo al COVID-19, è previsto, a cura del vettore aereo, il rimborso del biglietto o remissione di un voucher di pari importo su richiesta del passeggero, entro quattordici giorni dalla data di effettuazione del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione. I vettori aerei trattano i dati personali e sanitari dei passeggeri al solo fine di consentire la corretta operatività dei voli «Covid-tested» e remissione del rimborso o del voucher su richiesta del passeggero nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e sanitari.


DURATA ordinanza voli Covid-tested

16 maggio - 30ottobre 2021 salvo eventuali proroghe 

 

Per info e chiarimenti contattare Servizio Internazionalizzazione - Bianca Revello 0171.455502  b.revello@uicuneo.it  o internazionale@uicuneo.it

 

 

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