Il decreto sul Parco Agrisolare promuove la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei fabbricati agricoli.
L’intervento si pone all’interno del PNRR, Misura 2, Componente 1, il cui è di sostenere gli investimenti per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, escludendo totalmente il consumo di suolo. Si prevede l’erogazione di contributi che potranno coprire anche i costi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture, ottenuto tramite la rimozione dell’eternit e dell’amianto sui tetti e il miglioramento della coibentazione e areazione, anche al fine di contribuire al benessere degli animali. Il 40% delle risorse è riservato alle regioni Abruzzo, Basilicata,B Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Chi sono i beneficiari e quali requisiti devono rispettare?
Il decreto Parco Agrisolare fornisce le direttive necessarie all’attuazione della misura “Parco Agrisolare”, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2, tramite l’erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
L’investimento persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica.
In particolare, a favore delle imprese della produzione agricola sono stati attribuiti circa 775 milioni di euro, ripartiti tra:
- contributi a fondo perduto pari all’80%, con vincolo di autoconsumo (anche condiviso) per quasi 700 milioni di euro;
- contributi a fondo perduto pari al 30%, senza vincolo di autoconsumo per 75 milioni di euro.
Inoltre, sono assegnati:
- 150 milioni di euro a favore delle imprese della trasformazione agricola (con contributo a fondo perduto fino all’80% senza vincolo di autoconsumo);
- 75 milioni di euro a favore delle imprese dell’agroindustria (con contributo a fondo perduto pari al 30% senza vincolo di autoconsumo).
Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l’autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata.
Gli impianti fotovoltaici potranno avere una potenza massima di 1MW. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.
Soggetto attuatore dell’intera misura e dell’accesso al meccanismo incentivante è il Gestore Servizi Energetici (GSE).
Quali sono le finalità e l’ambito di applicazione
La finalità è selezionare e finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica.
Possono essere eseguiti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture, attraverso:
a) la rimozione e lo smaltimento dell’amianto dai tetti;
b) la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
c) la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
A quanto ammontano le risorse finanziarie
Per gli anni che vanno dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. e, a seguito del decreto del 21 dicembre 2022 e del decreto del 30 marzo 2023, ad oggi, risultano risorse residue pari a 993.031.470,19 euro.
Le risorse residue sono destinate alla realizzazione di interventi:
i) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, per una quota pari a 693.031.470,19 euro;
ii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli, per un importo pari a 150 milioni di euro;
iii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per un importo pari a 75 milioni di euro;
iv) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, per un importo pari a 75 milioni di euro.
Inoltre, almeno il 40% delle risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Chi sono i soggetti beneficiari
I soggetti beneficiari delle risorse a disposizione sono:
a) gli imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
b) le imprese agroindustriali;
c) le cooperative agricole e le cooperative o loro consorzi;
d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata come associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).
Sono esclusi i soggetti:
- esonerati dalla tenuta della contabilità IVA,
- con un volume di affari annuo inferiore ad 7.000 euro.
Quali sono i requisiti che devono rispettare i beneficiari
I soggetti beneficiari, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
c) non essere soggetti a sanzione interdittiva o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata dal DURC;
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per una precedente decisione della Commissione europea ed essere in regola con la restituzione di somme dovute per revoche di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non essere destinatari, nei 3 anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà.
Quali sono gli interventi e le spese ammissibili
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.
Inoltre, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
a) per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
b) per la realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto per il fabbricato;
c) per la realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in funzione della destinazione produttiva del fabbricato. Ad ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
Sono considerate spese ammissibili:
a) realizzazione di impianti fotovoltaici:
- acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- sistemi di accumulo;
- fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- costi di connessione alla rete.
Fino a un limite massimo di euro 1.500/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici e fino ad ulteriori euro 1.000/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo.
In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere 100.000 euro.
Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a 30.000 euro;
b) rimozione e smaltimento dell’amianto e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria):
- demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700/kWp.
Per tutti gli interventi sono ammissibili: le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali, elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi.
Non sono costi ammissibili:
a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;
b) acquisto di beni usati;
c) acquisto di beni in leasing;
d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
e) acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;
f) lavori in economia;
g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;
h) prestazioni gestionali;
i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;
j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza;
k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile.
Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione.
I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario.
Qual è la procedura di richiesta dei contributi
Il soggetto beneficiario richiede il contributo, nelle modalità e nei termini fissati, esclusivamente attraverso la Piattaforma informatica, pena l’irricevibilità della domanda.
A seguito della decisione della Commissione europea sull’ammissibilità del regime di aiuto previsto nel decreto, sarà emanato l’avviso di adesione e sarà identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.
Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate personalmente dai soggetti beneficiari o attraverso i Centri di Assistenza Agricola o di professionisti abilitati.
Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) modulo informatizzato con anagrafica del soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell’intervento, richiesta di contributo, dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000;
b) relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente:
- descrizione del sito e dei lavori;
- stima preliminare dei costi e dei lavori;
- cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative;
- descrizione dei lavori;
- visura del catasto fabbricati;
- documentazione atta all’identificazione del fabbricato;
- dossier fotografico ante operam per documentare lo stato dei luoghi alla data di presentazione della domanda;
- ogni altra richiesta presente nella modulistica del soggetto attuatore.
In quanto tempo realizzare gli interventi
I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero.
Inoltre, la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi dovrà avvenire entro il 30 giugno 2026.
Quando viene erogato il contributo
Il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro 30 giorni dall’approvazione della domanda.
L’erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.
L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione Copyright © - Riproduzione riservata dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al 30%, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari.
Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento:
a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e da un professionista abilitato;
b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili;
c) una rendicontazione del contributo fornito dal progetto al conseguimento dei target associati all’investimento;
d) documentazione di legge per le verifiche antimafia.
L’erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, avverrà entro il termine di 90 giorni dall’acquisizione della documentazione completa.