Approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 23 dicembre, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024, il Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante "Misure urgenti in materia di cultura".
All’articolo 3 viene prevista la istituzione di tre fondi per l’editoria e per l’apertura di nuove librerie:
- Al fine di favorire l’apertura di nuove librerie sul territorio nazionale da parte di giovani fino a trentacinque anni di età, al comma 1, si prevede, nello stato di previsione del Ministero della cultura, la istituzione di un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l’anno 2024.
- Al successivo comma 2, al fine di sostenere la filiera dell’editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico e le librerie di prossimità esistenti sul territorio nazionale, si prevede la istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un fondo con una dotazione di 24,8 milioni di euro per l’anno 2025 e di 5,2 milioni di euro per l’anno 2026. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche statali aperte al pubblico, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534 (recante: “Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali”) e della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (recante: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”), per l’acquisto di libri, anche in formato digitale.
- Al comma 5, al fine di ampliare l’offerta culturale dei quotidiani in formato cartaceo attraverso il potenziamento delle pagine dedicate a cultura, spettacolo e settore audiovisivo, in via sperimentale, si prevede la istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, un fondo da ripartire con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2025.
Con uno o più decreti del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le modalità di attuazione dei commi da 1 a 3 del presente articolo, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato (comma 4).
Con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le modalità di riparto del fondo di cui al comma 5 del presente articolo (comma 6).