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Circolare - 01/07/2021

Paesi Esteri - 01/07/2021 Spostamenti in Italia e all'Estero - EU digital Covid Certificate (Elenco C)

Regioni Italiane: 

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 ha disposto l’applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

In base a tali disposizioni e alle ordinanze del Ministro della Salute, si applicano le misure previste:

  • per la zona bianca ad Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto.

Cliccando sulla mappa è possibile visualizzare le FAQ relative alle disposizioni in vigore nella zona interessata.

Si precisa che questa sezione tiene conto esclusivamente delle misure introdotte da disposizioni nazionali. Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

 

FAQ relative alle disposizioni settoriali delle tre aree:area giallaarea arancionearea rossa

Le Regioni e le Province autonome possono adottare specifiche ulteriori disposizioni restrittive, di carattere locale, per conoscere le quali è necessario fare riferimento ai canali informativi istituzionali dei singoli enti.

 

Numero Verde Covid-19 Regione Piemonte: 800 95 77 95 (risponde su adempimenti sanitari per rientri dall'estero) attivo per tutto il Piemonte dalle ore 8 alle ore 20, 7 giorni su 7.

 

Normativa Nazionale:

LE MISURE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 luglio 2021, con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, in conseguenza del perdurante rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al nuovo coronavirus SARS-CoV-2 e alla patologia ad esso associata, COVID-19. Al tempo stesso, con il DL 52/2021, sono state stabilite misure di progressiva riapertura di alcune attività, in particolare nelle aree definite “zona gialla”, in base alla classificazione di rischio periodicamente rivista dal Ministero della Salute. Sono tuttora disposte misure restrittive sull’intero territorio nazionale, articolate in base a fasce di rischio differenziate per colore. Le misure previste, in linea generale, per ciascuna fascia di rischio, sono indicate qui.  Il monitoraggio della situazione in ciascuna Regione e Provincia Autonoma è disponibile sul sito web del Ministero della Salute, accessibile cliccando qui.

Possono essere disposte ulteriori limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui). È possibile cliccare qui per consultare tutta la normativa vigente in tema di Coronavirus.

In caso di spostamenti, in Italia o all’estero, si raccomanda di scaricare la App IMMUNI.

 

Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (clicca qui).

Clicca qui per consultare la normativa vigente.

 

E’ disponibile un questionario per chi è in partenza per l’estero o deve rientrare in Italia, basato sulla normativa italiana attualmente in vigore. Il questionario ha carattere meramente informativo, non ha valore legale e il risultato ottenuto non garantisce l’ingresso in Italia né nel Paese di destinazione.

In caso di dubbi, per il rientro in Italia si raccomanda di contattare la Polizia di Frontiera, la Prefettura o l’Azienda Sanitaria competente per territorio. Per spostamenti dall’Italia all’estero, si raccomanda di consultare la Scheda Paese di interesse su ViaggiareSicuri e di prendere contatto anche con l’Ambasciata o il Consolato del Paese di interesse in Italia.  VAI AL QUESTIONARIO

 

CERTIFICAZIONE EU DIGITALE COVID /CERTIFICAZIONE VERDE

Dal 1° di Luglio la Certificazione verde COVID-19 permetterà l'ingresso in Italia da uno dei 27 Paesi dell'Unione europea, i Paesi terzi dell'area Schengen (Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein) oltre ad  Andorra e Principato di Monaco.

Per ottenere la Certificazione verde COVID-19 i viaggiatori dovranno trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni
  • esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)
  • aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

E’ possibile l’ingresso in Italia con le Certificazioni emesse dai rispettivi Paesi anche da Israele, Stati Uniti, Giappone e Canada. 

La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA): Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson). 

Fino al 12 Agosto è possibile viaggiare in Europa anche senza Certificazione verde Covid-19 esibendo le certificazioni di completamento del ciclo vaccinale, di guarigione o di avvenuto test rilasciate dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie autorizzate. Per tali certificazioni valgono gli stessi criteri di validità e durata della Certificazione verde.

 

SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

 

La disciplina generale per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 e nell’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, in vigore dal 16 maggio al 30 luglio 2021, e nell’Ordinanza 18 giugno 2021, in vigore dal 21 giugno al 30 luglio 2021

Dal 21 giugno al 30 luglio 2021, è in vigore l’Ordinanza 18 giugno 2021 del Ministro della Salute, di cui si elencano di seguito, sommariamente, i contenuti principali:

Fino al 30 luglio, se si fa rientro nel territorio italiano a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione in Italia, tale spostamento non è soggetto all'obbligo di test molecolare o antigenico al rientro in Italia.

Il DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per i dettagli, selezionare la voce di interesse, cliccando sulla lettera o il titolo nell’elenco che segue.

 

A - San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.

B -  Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco.    

C-   Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.

In base alla normativa italiana, gli spostamenti da/per questi Paesi sono consentiti senza necessità di motivazione.

Adempimenti:

  • presentare la certificazione verde oppure certificazione da cui risulti che ci si sia sottoposti a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo
  • compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia. Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore  (se si viaggia con mezzo proprio va fatto solo per permanenze superiori alle 48h) 
  • comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso (Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali
  • compilare modello regionale obbligatorio per il Piemonte 
  • eccezioni art 51 co. 7 dpcm 2 marzo - vedere a seguire, attenzione: occorre comunque fare la comunicazione al dipartimento prevenzione. 

 

D- Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Stati Uniti, Tailandia, nonche'  gli  ulteriori   Stati   e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli  di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai  sensi  dell'articolo  49, comma 2:

regola generale  sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO.

Adempimenti: 

Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai questi Paesi è necessario:

  • sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
  • compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia.  Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore  (se si viaggia con mezzo proprio va fatto solo per permanenze superiori alle 48h) 
  • comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali
  • compilare modello regionale obbligatorio per il Piemonte 
  • raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
  • sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni
  • sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico
  • eccezioni art 51 co. 7 dpcm marzo - vedere a seguire, attenzione occorre comunque sempre fare la comunicazione al dipartimento prevenzione. 

E - Resto del mondo: gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.

  • regola generale Il rientro/l’ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Il DPCM consente la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia). All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è necessario compilare un’autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente l’ingresso/il rientro. L’autodichiarazione va mostrata a chiunque sia preposto ad effettuare i controlli. È opportuno essere pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.

Adempimenti

Al rientro in Italia, se nei 14 giorni precedenti si è soggiornato/transitato dai questi Paesi è necessario:

  • sottoporsi a tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia e il cui risultato sia negativo
  • compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell’ingresso in Italia.  Il modulo sostituisce l’autodichiarazione resa al vettore (se si viaggia con mezzo proprio va fatto solo per permanenze superiori alle 48h). 
  • comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio. Consulta la pagina: COVID-19 Numeri verdi e informazioni regionali
  • compilare modello regionale obbligatorio per il Piemonte 
  • raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
  • sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni
  • sottoporsi al termine dell’isolamento di 10 giorni ad un ulteriore tampone molecolare o antigenico
  • eccezioni art 51 co. 7 dpcm marzo - vedere a seguire, attenzione occorre comunque sempre fare la comunicazione al dipartimento prevenzione. 

Paesi soggetti a misure speciali: Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka. 

Dal 16 maggio al 30 luglio, è in vigore l’Ordinanza 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, che contiene alcune innovazioni in merito agli spostamenti da/per i Paesi degli Elenchi C, D, E, nonché la proroga del divieto di ingresso dal Brasile, con relative eccezioni.

Il Ministro della Salute, con Ordinanza adottata il 30 maggio, ha prorogato fino al 21 giugno 2021 le misure contenute nell’Ordinanza 6 maggio 2021 e nell’Ordinanza 29 aprile 2021, recanti specifiche misure restrittive per i viaggiatori che abbiano soggiornato/transitato in India, Bangladesh o Sri Lanka nei quattordici (14) giorni precedenti l’ingresso in Italia. Con l’Ordinanza 6 maggio 2021, si può entrare/rientrare in Italia dai tre Paesi menzionati:

  • Se si è cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile;
  • Se si è cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE);
  • A seguito di espressa autorizzazione del Ministero della Salute, se, indipendentemente dalla nazionalità, si hanno ragioni umanitarie o sanitarie non differibili.

Una volta in Italia, si è sottoposti ad un protocollo sanitario che prevede un periodo di dieci (10) giorni di isolamento in una struttura indicata dalle autorità sanitarie italiane (Covid Hotel), o a protocollo sanitario autorizzato dal Ministero della Salute. 

Per maggiori dettagli cliccare al seguente link

 

ATTENZIONE: La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso. Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

 

ECCEZIONI  Art. 51 co 7 DPCM 2 marzo

L’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (nonché di tampone nel caso di rientro da paesi dell'elenco C ) non si applica:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20; 

d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;

e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. In questo caso, il Viaggiatore/Ente/Società Organizzatrice che necessita di una esenzione all'obbligo di quarantena per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive di livello internazionale, dovrà presentare richiesta all'Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento USMAF-SASN), che la esaminerà ed eventualmente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore internazionale deve attenersi per essere esentato dalle suddette misure. 

f) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

g) a chiunque (indipendentemente dalla nazionalità) transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;(si tratta di mero transito e non di soggiorno pertanto prevede l'attraversamento del territorio italiano al fine di uscirne per raggiungere la destinazione finale) 

h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C per i quali sono previsti tampone rapido o molecolare 48h prima dell'ingresso, 

i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;( nb. definzione di trasfrontaliero è distinta da trasfertista) 

m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;

n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle forze di polizia, al personale del Sistema  di  informazione  per  la sicurezza della Repubblica e  dei  vigili  del  fuoco  nell'esercizio delle loro funzioni; 

o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.

p) agli  ingressi  mediante  voli  «COVID-tested»,  conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni. 

 q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall’articolo 49, comma 5.

 

MODELLO RIENTRO MINISTERO ESTERI : PASSENGER LOCATOR FORM 

A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF).

Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente, qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco.

Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate. Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.

Per compilare il dPLF è necessario:

  • collegarsi al sito https://app.euplf.eu/
  • seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
  • scegliere l'Italia come Paese di destinazione
  • registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
  • compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.

È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.

Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo

Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.  

La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceoSi precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.

 

 

* Il DPCM  prevede che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri.

Singole Regioni potrebbero quindi imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, contattandole direttamente o visitandone i rispettivi siti web (cliccare qui).

Permangono in molti Paesi del mondo sospensione del traffico aereo e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I voli sono ancora soggetti a frequenti cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l’operatività del proprio volo.

La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso di viaggiatori provenienti dall’Italia.

Si raccomanda di consultare sempre la Scheda del Paese di interesse su ViaggiareSicuri, per verificare eventuali restrizioni all’ingresso da parte delle Autorità locali.

 

Normativa Internazionale:

 

Per info sulle modalità di ingresso delle singole nazioni inviare la propria richiesta con i seguenti dati:

Luogo di destinazione ( Nazione/Provincia/Comune) - Date del viaggio ( andata/ritorno)- motivi della trasferta e durata - Eventuali Paesi di transito 

a b.revello@confindustriacuneo.it ( servizio riservato ai soli associati) 

Si comunica agli associati di prestare particolare attenzione al monitoraggio delle misure prese dai singoli Stati quali: diniego di visto in ingresso, richiesta tampone PCR, quarantena obbligatoria e misure di screening che possono di fatto rendere ineffettiva la trasferta del proprio personale.

  • verificare tempestivamente piano voli/orari, condizioni di rimborso con le varie compagnie aeree, viste le repentine variazioni, ed eventuali richieste (sempre più compagnie di trasporto richiedono esito negativo al test RT-PCR);
  • anche ove non obbligatorio, stipulare, prima della partenza, una polizza assicurativa che preveda la copertura delle spese mediche per Covid-19 e l’eventuale rimpatrio in aereo (o trasferimento in altro Paese) – in aggiunta a quanto già previsto dall’art.18, D.Lgs. 151/2015, ossia l’assicurazione per i casi di morte o invalidità permanente per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso;
  • avere sempre con sè, anche ove non richiesta, documentazione comprovante la necessità lavorativa alla base dello spostamento (ad es. lettera di invito del cliente/fornitore straniero);
  • ove richiesto esito negativo di test per l’ingresso in Paese estero, produrlo in lingua inglese e rilasciato da laboratorio accreditato in Italia (salvo differenti specifiche);
  • verificare le normative anticontagio (dpi, distanziamento, coprifuoco, …) del Paese di destinazione;
  • registrare la trasferta sul portale del Ministero degli Esteri, DOVE SIAMO NEL MONDO;
  • verificare le eventuali normative del Paese di destinazione per distacco temporaneo e trasferte dei lavoratori.
  • Si consiglia inoltre di verificare con i propri partner internazionali eventuali  restrizioni all'ingresso prese presso i loro stabilimenti.
  • Verificare il materiale che viene firmato dal personale aziendale all'arrivo presso i paesi di destinazione.

 

  • TRASPORTO MERCI 
    Per i trasporti si riportano a seguire alcune indicazioni utili:

È possibile inoltre consultare in tempo reale i tempi di attesa ai confini in Europa attraverso una piattaforma gratuita di digitalizzazione della logistica, all'indirizzo https://covid-19.sixfold.com

Provincia Cuneo :

I numeri utili a cui rivolgersi - Dipartimento Prevenzione, per la provincia di Cuneo:

CN1  Segreteria Dipartimentale, attivata per l'emergenza COVID-19, presso i locali del Dipartimento di Prevenzione dell'Aslcn1: 
800.95.77.95, attivo tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 20.00, mail per comunicazioni: sisp.covid@aslcn1.it

 

Per comunicazioni consultare il sito ASL CN1 area Coronavirus - rientri dall’estero al seguente link: http://www.aslcn1.it/index.php?id=10187

 

                  Recapiti SISP
SALUZZO 0175 215613 - 0175 215614
FOSSANO 0172 699251 - 0172 699255
SAVIGLIANO 0172 240682 - 0172 240693
MONDOVI' 0174 676143 - 0174 676140
CUNEO 0171 450381
 

CN2  tel   0173 316619 mail per comunicazioni dipp.alba@aslcn2.it   - PREFERIBILMENTE SU PRENOTAZIONE, in seguito alla segnalazione da parte del medico di famiglia (in tal caso il viaggiatore contatterà il medico curante, il quale a sua volta invierà la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione) oppure con ACCESSO DIRETTO in base agli orari del link

 

Sono stati predisposti due moduli specifici per la regione: 

 

Sono state indicate le FAQ REGIONALI in merito alla procedura e l'elenco dei SISP Regionali a cui fare la comunicazione. 

Link a normativa Regionale 

 

Per info e chiarimenti contattare Servizio Internazionalizzazione - Bianca Revello 0171.455502  b.revello@uicuneo.it  o internazionale@uicuneo.it

CONFINDUSTRIA CUNEO - Via Vittorio Bersezio 9 Cuneo - C.F. 80002570044
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