0171.455.440
taskforce@confindustriacuneo.it
Andrea Corniolo
0171.455.490 - 3316502034
a.corniolo@confindustriacuneo.it
Nicola Calvano
0171.455.502
n.calvano@confindustriacuneo.it
Stefania Bergia
0171.455.416 - 3386482644
s.bergia@confindustriacuneo.it
Nicolò Cometto
0171.455.431 - 3389378231
si riporta quanto indica il Ministero degli Esteri:
Regole specifiche per il Brasile
In caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito solamente alle seguenti categorie di persone (sempre che non manifestino sintomi da COVID-19):
In questi casi, l’ingresso nel territorio nazionale ed il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;
L’equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all’obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID-19), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
Regole specifiche per l’Austria
Dal 14 febbraio al 5 marzo 2021, in caso di soggiorni o transiti in Austria di durata superiore alle 12 ore nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 48 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
d) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei quattordici giorni di quarantena;
Sono previste eccezioni all'obbligo di isolamento per chi entra dall'Austria, consultabili nell'allegato all'autodichiarazione
Regole specifiche per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
In caso di soggiorni o transiti nel Regno Unito nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito solamente a coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre 2020 oppure che hanno un motivo di assoluta necessità (è necessario specificare nell’autodichiarazione il motivo del rientro presso la propria residenza oppure quello di assoluta necessità).
In questi casi, l’ingresso nel territorio nazionale è consentito secondo la seguente disciplina:
a) obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il tampone deve essere effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
L’equipaggio ed il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all’obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
ORDINANZA MIN. SALUTE - 13 FEBBRAIO 2021
ORDINANZA MIN. SALUTE – 30 GENNAIO 2021
ORDINANZA MIN. SALUTE – 16 GENNAIO 2021
ORDINANZA MIN. SALUTE - 9 GENNAIO 2021
DECRETO LEGGE 5 GENNAIO 2021, N. 1
ORDINANZA DEL 23 DICEMBRE 2020