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E' stata firmata oggi l'ordinanza del Ministero della Salute che disciplina gli ingressi dai Paesi Europi e dell'area Schengen ricompresi nell'elenco C dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo.
Gli Stati interessati sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
L'ordinanza entrerà in vigore il 31 Marzo ed avrà efficacia fino al 6 di aprile (quando entrerà in vigore un nuovo DPCM)
Si riportano gli articoli:
" Art1. co 1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51 e 57, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio 2 marzo 2021, a tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici territori di cui all'elenco C dell'Allegato 20, e' fatto altresi' obbligo di:
a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui all'art. 51, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di quarantena presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, del medesimo art. 51 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
b) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena. "
Pertanto occorre:
Art. 1 co 2. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all'art. 51, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.
Tuttavia per i rientri/ingressi in Italia il secondo comma mantiene in essere le eccezioni dell'art. 51 co. 7 del DPCM del 2 Marzo, quindi ad esempio si potrà ricorrere alle 120h della eccezione della lettera m): personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore.
L'art. 51 co.7 del DPCM 2 marzo prevede inoltre ulteriori eccezioni di cui si parla anche nella circolare sui Paesi Esteri.
Per info e chiarimenti contattare Servizio Internazionalizzazione - Bianca Revello 0171.455502 b.revello@uicuneo.it o internazionale@uicuneo.it