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Circolare - 30/04/2021

Covid-19, prorogate misure di contenimento arrivi da Paesi europei

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, con l'ordinanza del 29 aprile ha prorogato di 15 giorni le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei (elenco C) e da Paesi extra europei a basso rischio (elenco D) oltre a confermare il divieto di ingresso in Italia dal Brasile (elenco E) fatte salve le deroghe.

In generale, chi proviene da questi Paesi può entrare in Italia alla seguenti condizioni:

  • sottoporsi a tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia (risultato negativo)
  • compilare un’autodichiarazione
  • sottoporsi a prescindere dall’esito del tampone molecolare o antigenico , alla sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni (Paesi europei) o 10 giorni (Paesi extra europei)
  • sottoporsi al termine dell’isolamento a un ulteriore tampone molecolare o antigenico
  • comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso

Ordinanza ministeriale 29 aprile 2021

Ordinanza ministeriale 16 aprile 2021

Ordinanza ministeriale 2 aprile 2021

 

Con Ordinanza 29 Aprile 2021, il Ministro della Salute ha aggiornato le misure transfrontaliere con riferimento agli ingressi da India, Bangladesh e Sri Lanka e ha prorogato fino al 15 maggio 2021 le misure vigenti per gli ingressi dai Paesi in Elenco CElenco D e Elenco E.

 

India, Bangladesh e Sri Lanka:

È vietato l’ingresso in Italia per le persone provenienti o che abbiano soggiornato nei quattordici giorni precedenti in India, Bangladesh e Sri Lanka, con eccezione dei cittadini italiani con residenza anagrafica in Italia da prima del 29 aprile 2021 e che non presentano sintomi COVID-19, e dei soggetti di cui all’art. 51 comma 7 lettera n) del DPCM 2 marzo 2021.
L’ingresso delle categorie di cui sopra avviene esclusivamente nel rispetto di un protocollo specifico. Consulta la sezione dedicata all’India, Bangladesh e Sri Lanka.

 

Spostamenti da e per l’estero 

L’Ordinanza del 2 aprile 2021, ha previsto alcune riclassificazioni sugli elenchi di Paesi di cui all’Allegato 20 del Dpcm 2 marzo 2021

Consulta gli elenchi per conoscere le disposizioni che si applicano agli spostamenti da e per l'estero:

  • Elenco A  Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino 
  • Elenco B - Gli Stati e i territori a basso rischio epidemiologico verranno individuati, tra quelli di cui all' Elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 6, comma 2
  • Elenco C - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco
  • Elenco D - Australia, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Tailandia, nonchè gli ulteriori Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco E, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2
  • Elenco E - Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco
    Regole specifiche sono state adottate per chi ha soggiornato o transitato in Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.
    Vai alle sezioni dedicate: 

 

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