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E' stata firmata ieri sera l'ordinanza 6 maggio del Ministero della Salute che consente l'ingresso in Italia ai cittadini Italiani residenti in India anche se iscritti all' AIRE e che proroga le misure dell'ordinanza 29 aprile fino al 30 maggio.
In vigore dal 7 maggio al 30 maggio.
REGOLE SPECIFICHE PER L’INDIA, IL BANGLADESH E LO SRI LANKA VALIDE FINO AL 30 MAGGIO
I. Le persone che si trovano in Italia e che dal 15 al 28 aprile 2021 hanno soggiornato o transitato in India o in Bangladesh o nello Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono obbligate a:
a) comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
b) sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone;
c) sottoporsi a isolamento fiduciario per 10 giorni;
d) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento.
II. In caso di soggiorni o transiti in India o in Bangladesh o nello Sri Lanka nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia, quest’ultimo è consentito, a condizione che non manifestino sintomi da COVID19, esclusivamente:
• ai cittadini italiani che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 29 aprile 2021;
• ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.);
• ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione del Ministero della Salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati;
secondo la seguente disciplina:
a) dichiarazione sui Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia e sui motivi dello spostamento;
b) presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine; in caso di test molecolare, il soggetto è tenuto in isolamento fino all’esito dello stesso;
d) isolamento per 10 giorni nei “Covid Hotel” o nei luoghi indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento di protezione civile, a prescindere dall’esito del test di cui alla lettera c);
e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di isolamento.
Le stesse misure di prevenzione sanitaria all’ingresso si applicano anche:
• a coloro che siano espressamente autorizzati dal Ministero della Salute per ragioni umanitarie o sanitarie indifferibili.
III. L’equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19, è consentito l’ingresso in Italia secondo la seguente disciplina:
a) dichiarazione sui Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia e sui motivi dello spostamento;
b) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento;
c) isolamento, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, nei luoghi indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile.