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Confindustria Cuneo

News Innovazione - 04/03/2022

Credito d'imposta beni strumentali: Proroga al 31 dicembre 2022 dei termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2021

Facciamo seguito alla nostra circolare del 14 gennaio 2021 per segnalare che, in linea con le istanze di Confindustria, è stato approvato in sede di conversione in legge del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 un emendamento che estende i termini entro cui le imprese possono fruire del credito d’imposta in beni strumentali nuovi ordinari e 4.0, disciplinato dalla Legge di Bilancio 2021, al fine di applicare anche ai beni consegnati entro il 31 dicembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022), le aliquote agevolative fissate per il 2021.

Si tratta di una misura importante che consente di non penalizzare gli investimenti che, per ragioni non dipendenti dalla volontà delle parti, non riusciranno ad essere conclusi entro il 30 giugno 2022. Infatti, il protrarsi delle difficoltà connesse alla pandemia e le evidenti criticità che attualmente si riscontrano nel reperimento di materie prime e componenti rendono, nella maggior parte dei casi, molto complesso, se non impossibile, per i fornitori adeguarsi al termine di consegna fissato al 30 giugno 2022 per beni ordinati entro il 2021.

La proroga dei termini di consegna al 31 dicembre 2022, prevista dall'art. 3 quater del Decreto Legge 228/2021, coordinato con la Legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, si applica sia ai beni tradizionali, sia ai beni dell'allegato A e dell'allegato B della Legge 232/2016, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 il bene sia stato correttamente prenotato rispettando le seguenti due condizioni:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore e 
  • sia avvenuto il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo.

Pertanto, anche per i beni consegnati nel secondo semestre 2022, nel caso della prenotazione effettuata entro il 31 dicembre 2021, potranno essere applicate le aliquote previste per l'anno 2021:

  • per i beni materiali dell'allegato A della Legge 232/2016:
    • 50% fino a € 2,5 milioni di investimenti (anzichè il 40% previsto per il 2022); 
    • 30% da € 2,5 e fino a € 10 milioni di investimenti (anzichè il 20% previsto per il 2022); 
    • 10% da € 10 e fino a € 20 milioni di investimenti (invariato per il 2022);
  • per i beni immateriali dell'allegato B della Legge 232/2016 rimane invariata l'aliquota del 20% fino a € 1 milione di investimento;
  • per i beni materiali e immateriali tradizionali (diversi dai beni dell'allegato A e B della Legge 232/2016) si applicherà l'aliquota del 10% fino a € 2 milioni di investimenti per i beni materiali e fino a € 1 milione di investimento per i beni immateriali (anzichè il 6% previsto per il 2022), senza però poter utilizzare la possibilità di utilizzare il credito d'imposta in un'unica quota annuale riservata solo ai beni consegnati entro il 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che i plafond si intendono annuali e fanno riferimento agli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, dove per “investimenti effettuati” si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 109 del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà, o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Nel plafond di ogni anno rientrano anche gli investimenti prenotati, con ordine accettato dal fornitore e versamento di acconto di almeno il 20% del costo di acquisto entro il 31 dicembre dell’anno e consegnati entro il 30 giugno dell’anno successivo. Pertanto, con tale proroga, rientreranno nel plafond 2021 anche i beni prenotati entro il 31 dicembre 2021 e consegnati entro il 31 dicembre 2022.

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